Con tali modifiche, sono state apportate rilevanti novità al trattamento IVA delle locazioni e cessioni di immobili, cui sono state associate altrettanto importanti innovazioni sia in tema di imposte ipotecarie e catastali sia in tema di imposta di registro.
Per semplicità espositiva si espongono separatamente i riflessi di tali novità per le operazioni di cessione degli immobili rispetto alle operazioni di locazione o leasing. Saranno inoltre separatamente illustrate le novità relative agli immobili a destinazione abitativa rispetto a quelle relative a immobili strumentali per natura. Preliminarmente si ricorda che sono considerati immobili a destinazione abitativa (indipendentemente dalla effettiva destinazione) le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili nella categoria A/10. Le restanti tipologie di immobili rientrano, dunque, nel concetto di immobile strumentale per natura.